Sono soluzioni di finanziamento flessibili e convenienti che ti permettono di avere i beni di cui hai bisogno senza doverli acquistare
In un mondo che sempre più si avvale della possibilità del pay per use, e nel quale è sempre bene investire per piccoli gradi ma senza fare a meno di strumenti indispensabili per il lavoro, noi ti offriamo la possibilità di utilizzare strumenti finanziari e modalità di pagamento comode per sostituire dispositivi obsoleti o per cambiare integralmente il parco macchine, si può fare per ogni tipo di dispositivo.
È una formula alternativa all’acquisto o al classico finanziamento che prevede che gli arredi o i beni strumentali aziendali vengano acquistati da una terza parte (Third Party Funding), che si assume i rischi finanziari e creditizi e, da quest’ultima, vengano ceduti in “uso” al cliente finale per una durata prestabilita e correlata non solo all’obsolescenza tecnologica dei beni ma anche alle necessità fiscali e finanziarie.
A differenza della locazione finanziaria (leasing), la locazione operativa non prevede nel contratto la presenza dell’opzione di riscatto, aspetto questo che ne determina la sua natura commerciale e NON finanziaria;
Al termine della locazione operativa tuttavia si possono prevedere diverse opzioni tra le quali anche il superamento del vincolo di restituzione. Tra questi una proroga a canone simbolico, la sostituzione del bene o anche il ricondizionamento dello stesso.
La locazione operativa, inoltre, non soggiace ad alcuna limitazione di durata contrattuale (durata minima proposta 12 mesi), rendendo tale operazione più vantaggiosa rispetto al leasing.
L’aspetto fiscale più importante da tenere in considerazione quando si parla di noleggio operativo riguarda la deducibilità dell’ammortamento. Tale percentuale (coefficiente) è “deducibile” annualmente ai fini della determinazione del reddito ed è pubblicata in specifica tabella, divisa per settori di attività e tipologia di bene, sulla G.U.e stabilita dal D.M. 31.12.1988.
La Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28/12/2008 (Finanziaria 2008) introduce importanti novità in tema di deducibilità degli ammortamenti dei beni materiali.
“Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni leasing, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito [….], in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa [….].”
A livello operativo i benefici che un’azienda può ottenere, sottoscrivendo un contratto di questo tipo sono molteplici:
In termini di ottimizzazione dei costi, la formula garantisce ad un’azienda un risparmio tra il 20% ed il 30%