IL CASO AFFRONTATO DA TRIB. MI., SEZ. LAV., 2 MARZO 2023, N. 296, DOTT.SSA SAIONI
In una recente pronuncia il Tribunale di Milano (Trib. Mi., sez. lav., 2 marzo 2023, n. 296) ha affrontato il caso di un lavoratore assunto con contratto di lavoro part-time in cui non era stata indicata in maniera precisa la collocazione temporale della prestazione lavorativa.
Nel caso di specie il lavoratore era stato assunto dalla società resistente il 24 maggio 2019 con contratto di lavoro intermittente, poi cessato il 30 aprile 2020. Il 1° maggio 2020 interveniva poi tra le parti un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale, con mansioni di addetto alla sistemazione delle merci presso un punto vendita della società datrice. Il contratto di lavoro constava di un orario lavorativo di sei ore settimanali, per un totale di 26 ore mensili. La lettera di assunzione prevedeva, relativamente alla collocazione oraria della prestazione, che ‹‹ai sensi e per gli effetti dal disposto dell’art. 5, co. 2 D. Lgs. n. 81 del 2015, al fine della comunicazione dell’articolazione oraria di lavoro, deve farsi espresso rinvio ai turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite che saranno di periodo in periodo comunicati per il tramite della piattaforma digitale di programmazione dei servizi e/o per il tramite di nota via email…››. Il ricorrente deduceva che il proprio orario di lavoro si svolgeva essenzialmente su due possibili turni di lavoro, che gli venivano comunicati giornalmente dai propri responsabili.