L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per i datori di lavoro che desiderano erogare ai propri dipendenti con figli a carico somme o rimborsi a titolo di benefit.
La circolare n. 23/E, infatti, chiarisce la disciplina del welfare aziendale recependo le novità introdotte dal “Decreto lavoro” che ha innalzato per il solo anno 2023 fino a 3.000 euro (al posto degli ordinari 258,23 euro previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte.
Il Dl n. 48/2023 ha inoltre incluso tra i “bonus” che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas.
Cosa prevede infatti l'art. 40 del Dl 48/2023 (convertito nella Legge 85/2023)?
"Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti".
La disposizione si applica se si rientra complessivamente nella seguente fattispecie:
titolare di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in applicazione dell'art. 51 del Tuir;
si abbiano figli a carico
Per quanto riguarda il concetto dei "figli a carico" la Circolare specifica che "riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico l’articolo 12, comma 2, del TUIR prevede che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000.
Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare che, in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, nella specie, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.
L’agevolazione in commento è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Spetta, altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU). Al riguardo, infatti, il decretolegge 27 gennaio 2022, n. 4 (cd. Decreto Sostegni-ter), ha inserito nell’articolo 12 del TUIR il nuovo comma 4-ter, il quale stabilisce che, ai «fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione». Come chiarito con la circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E, i figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del citato articolo 12 restano fiscalmente a carico, benché per essi non spettino più le relative detrazioni.
Qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR, la nuova agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.
Il citato articolo 40 dispone, infatti, che, per beneficiare dell’esenzione, i figli debbano trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR e non che il genitore fruisca della relativa detrazione.
In altri termini, con specifico riferimento alla possibilità di godere di tale beneficio da parte di entrambi i genitori lavoratori dipendenti, il testo normativo non pone limiti specifici, sempreché i figli possano essere considerati fiscalmente a carico di entrambi."
Rientrano nell'ambito di applicazione del reddito di lavoro dipendente per applicazione del bonus anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR.
Al ricorrere dei requisiti previsti dall’articolo 40 del Decreto Lavoro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, pertanto, non concorrono, nel rispetto del limite di euro 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva di cui ai citati commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 2084, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa; quest'ultima situazione è possibile solo se tale sostituzione è prevista dal contratto.
Attenzione: non rientrano tra i beni e servizi inclusi nel bonus le fatture datate 2023 ma relativi a consumi del 2022 (queste fatture potevano essere inserite nell'esenzione prevista dal Decreto Aiuti bis).
Ultime disposizioni in merito all'applicabilità del bonus:
Rolando Sara
Dottore Commercialista iscritta presso l'ODCEC di Torino e Revisore Legale dei Conti. Esperta in materia di contabilità aziendale, consulenza fiscale e societaria, relatrice in corsi e convegni.