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Welfare aziendale: in una circolare le regole per il Bonus fino a 3.000 euro (ma con figli a carico)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per i datori di lavoro che desiderano erogare ai propri dipendenti con figli a carico somme o rimborsi a titolo di benefit. 

La circolare n. 23/E, infatti, chiarisce la disciplina del welfare aziendale recependo le novità introdotte dal “Decreto lavoro” che ha innalzato per il solo anno 2023 fino a 3.000 euro (al posto degli ordinari 258,23 euro previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte

Il Dl n. 48/2023 ha inoltre incluso tra i “bonus” che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas.

Cosa prevede infatti l'art. 40 del Dl 48/2023 (convertito nella Legge 85/2023)?

"Limitatamente al periodo d'imposta  2023,  in  deroga  a  quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte  del  terzo  periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non  concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro  3.000,  il valore  dei  beni  ceduti  e  dei  servizi  prestati  ai   lavoratori dipendenti con figli, compresi i  figli  nati  fuori  del  matrimonio riconosciuti, i figli adottivi  o  affidati,  che  si  trovano  nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonche' le somme erogate o  rimborsate  ai medesimi lavoratori dai datori  di  lavoro  per  il  pagamento  delle utenze  domestiche  del  servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del  gas  naturale.  I  datori  di  lavoro   provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti". 

Soggetti beneficiari

La disposizione si applica se si rientra complessivamente nella seguente fattispecie:

titolare di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in applicazione dell'art. 51 del Tuir;

si abbiano figli a carico 

Per quanto riguarda il concetto dei "figli a carico" la Circolare specifica che "riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico l’articolo 12, comma 2, del TUIR prevede che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000.

Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare che, in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, nella specie, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.

L’agevolazione in commento è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Spetta, altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU). Al riguardo, infatti, il decretolegge 27 gennaio 2022, n. 4 (cd. Decreto Sostegni-ter), ha inserito nell’articolo 12 del TUIR il nuovo comma 4-ter, il quale stabilisce che, ai «fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione». Come chiarito con la circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E, i figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del citato articolo 12 restano fiscalmente a carico, benché per essi non spettino più le relative detrazioni.

Qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR, la nuova agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.

Il citato articolo 40 dispone, infatti, che, per beneficiare dell’esenzione, i figli debbano trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR e non che il genitore fruisca della relativa detrazione.

In altri termini, con specifico riferimento alla possibilità di godere di tale beneficio da parte di entrambi i genitori lavoratori dipendenti, il testo normativo non pone limiti specifici, sempreché i figli possano essere considerati fiscalmente a carico di entrambi."

Ambito oggettivo

Rientrano nell'ambito di applicazione del reddito di lavoro dipendente per applicazione del bonus anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall’articolo 40 del Decreto Lavoro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, pertanto, non concorrono, nel rispetto del limite di euro 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva di cui ai citati commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 2084, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa; quest'ultima situazione è possibile solo se tale sostituzione è prevista dal contratto.

Attenzionenon rientrano tra i beni e servizi inclusi nel bonus le fatture datate 2023 ma relativi a consumi del 2022 (queste fatture potevano essere inserite nell'esenzione prevista dal Decreto Aiuti bis).

Ultime disposizioni in merito all'applicabilità del bonus:

  • il limite dei 3.000 riguarda l'arco temporale di tutto il 2023 (rientrano quindi anche i beni ed i servizi già riconosciuti dal datore prima della data di pubblicazione della Circolare 23);
  • è compito del lavoratore fornire codice fiscale del figlio e corretta dichiarazione, documentazione che dev'essere conservata (anche digitalmente);
  • i lavoratori per cui siano venuti meno i requisiti (come nel caso del superamento nel 2023 della soglia di reddito del figlio) debbono darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro per poter effettuare gli opportuni conguagli;
  • il fringe dei 3.000 euro può essere sommato al bonus carburante (i 200 euro di cui di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n.59, convertito con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23).

Rolando Sara

Dottore Commercialista iscritta presso l'ODCEC di Torino e Revisore Legale dei Conti. Esperta in materia di contabilità aziendale, consulenza fiscale e societaria, relatrice in corsi e convegni.

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